Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di
amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» -
Esperibilita' delle azioni revocatorie fallimentari in costanza di
un programma di ristrutturazione dell'impresa - Denunciata
irragionevole disparita' di trattamento rispetto alla procedura di
amministrazione straordinaria «ordinaria» nonche' ingiustificato
privilegio con effetto distorsivo della libera concorrenza fra
imprese - Questione identica ad altra gia' dichiarata non fondata -
Mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura - Manifesta
infondatezza.
- D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 6, comma 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, come modificato
dall'art. 4-ter del d.l. 3 maggio 2004, n. 119, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2004, n. 166.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di
amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Decorrenza
dei termini di cui alla sezione III del capo III del titolo secondo
del r.d. n. 267 del 1942 dalla data di emanazione del decreto di
ammissione dell'impresa alla procedura - Denunciata violazione del
principio di eguaglianza rispetto al regime dell'amministrazione
straordinaria «ordinaria» - Questione identica ad altra gia'
dichiarata manifestamente infondata - Mancata prospettazione di
nuovi argomenti di censura - Manifesta infondatezza della
questione.
- D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, art. 6, comma 1-ter, aggiunto
dall'art. 4-quater del d.l. 3 maggio 2004, n. 119, come modificato
dalla legge di conversione 5 luglio 2004, n. 166.
- Costituzione, art. 3.
Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in stato di insolvenza - Procedura di
amministrazione straordinaria cosiddetta «accelerata» - Esercizio
delle azioni revocatorie pur in presenza di autorizzazione
all'esecuzione del programma di ristrutturazione dell'impresa -
Possibilita' per i soccombenti in revocatoria di far valere il
corrispondente credito nei confronti della procedura in caso di
approvazione del concordato - Esclusione, essendo la sentenza di
approvazione produttiva di effetti rispetto ai soli creditori per
titolo o causa anteriore all'apertura della procedura - Lamentata
sostanziale espropriazione del credito - Questione identica ad
altra gia' dichiarata manifestamente infondata - Mancata
prospettazione di nuovi motivi di censura - Manifesta infondatezza
della questione.
- D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, combinato disposto dell'art. 6,
comma 1, e dell'art. 4-bis, comma 10, come rispettivamente
modificato dall'art. 4-ter e sostituito dall'art. 3 del d.l.
3 maggio 2004, n. 119, modificati dalla legge di conversione 5
luglio 2004, n. 166.
- Costituzione, art. 42.
(007C0489)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2007)
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