N. 121 SENTENZA 21 marzo - 5 aprile 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione del comma 291 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 291. - Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Criteri e modalita' di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie - Determinazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - Ricorsi delle Regioni Toscana, Piemonte e Liguria - Asserita violazione della competenza legislativa regionale concorrente o residuale e denunciata attribuzione al Ministro di potesta' regolamentare in materia non di competenza esclusiva dello Stato - Esclusione - Intervento legislativo riconducibile alla materia armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica, che non preclude l'esercizio di puntuali poteri amministrativi, di regolazione tecnica, di rilevazione di dati e di controllo - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 291. - Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto. (007C0492) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 11-4-2007)

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