N. 169 SENTENZA 18 aprile - 17 maggio 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Campania, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Impugnazione di numerose disposizioni della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266 - Trattazione separata dei commi da 198 a 206 dell'art. 1 - Decisione sulle altre disposizioni riservata a separate pronunce. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure per il contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Legittimazione a denunciare la legge statale per violazione di competenze degli enti locali - Sussistenza. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure per il contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Ricorso della Regione Toscana - Ius superveniens (art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) - Disapplicazione delle disposizioni censurate nei confronti di Regioni ed enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge - Richiesta di cessazione della materia del contendere - Esclusione, atteso il non venir meno, per l'anno 2006, delle disposizioni censurate. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 e 206. - Costituzione, artt. 117 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per ridurre la spesa di personale destinata alla contrattazione integrativa, per limitare l'utilizzo di personale a tempo determinato e per ridurre i costi di funzionamento degli organi istituzionali - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Piemonte, Emilia-Romagna, Campania, Trentino-Alto Adige, Liguria, Friuli-Venezia Giulia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Eccepita inammissibilita' delle questioni per mancanza di lesivita' delle disposizioni denunciate - Reiezione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200, 201, 202 e 204. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere p) e q); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-bis, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di limiti di contenimento della spesa per il personale - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa di personale - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Campania, Liguria - Eccepita inammissibilita' delle questioni per omessa indicazione di specifiche censure - Reiezione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 202, 203, secondo periodo, 204 e 205. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Toscana, Veneto, Piemonte, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci di Regioni ed enti locali - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198. - Costituzione, artt. 3, 97, 114, 117, comma terzo, 118 e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Ritenuta lesione della potesta' legislativa residuale riconosciuta alle Regioni in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale delle stesse, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario - Esclusione Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Ininfluenza dei riflessi della norma sull'organizzazione amministrativa - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198. - Costituzione, art. 117, comma quarto. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso delle Regioni Piemonte e Veneto - Dedotta irrazionalita' della disposizione per applicazione della stessa a tutto il personale senza differenziazioni tra i diversi rapporti di lavoro - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198. - Costituzione, artt. 3 e 97. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Ricorso della Regione Piemonte - Dedotta irragionevolezza nonche' indebita incidenza sull'autonomia organizzativa e sulla programmazione delle diverse attivita' regionali - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198. - Costituzione, artt. 114 e 118. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Modalita' di applicazione della norma - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra gia' qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 199. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa di personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario, relativa al triennio 2006-2008, nel limite dell'ammontare 2004 diminuito dell'1 per cento - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) del predetto limite di contenimento della spesa per il personale - Ricorso delle Regioni Veneto, Campania, Liguria ed Emilia-Romagna - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra gia' qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 203. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norma integrativa di altra gia' qualificata principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica nonche' espressiva della competenza esclusiva statale in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 204. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione delle economie derivanti dal contenimento della spesa di personale al miglioramento dei saldi di bilancio delle Regioni e degli enti locali - Ricorso delle Regioni Veneto e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Qualificazione della disposizione denunciata quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 205. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di personale per la contrattazione integrativa, di limitazione dell'utilizzo di personale a tempo determinato e di riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte e Campania - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale derivante dall'introduzione di norme di dettaglio - Esclusione - Norme attributive di una mera facolta' ai destinatari, con conseguente inidoneita' a ledere le competenze regionali - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 200 e 201. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Veneto e Toscana - Introduzione di norma di dettaglio sulle modalita' di utilizzo di risorse finanziarie proprie delle Regioni - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Illegittimita' costituzionale. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneita' della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - Non fondatezza delle questioni. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento ai commi 198, 199, 203, 204 e 205. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Norma che qualifica dette misure come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso delle Regioni Veneto, Piemonte, Campania ed Emilia-Romagna - Inidoneita' della qualificazione legislativa ad incidere sulla natura delle norme richiamate - Inammissibilita' delle questioni per carenza di interesse e per mancanza di oggetto. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, in riferimento ai commi 200, 201 e 202. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione del principio di ragionevolezza in considerazione dell'antinomica vigenza di due norme disciplinanti in modo diverso la stessa fattispecie - Esclusione - Erroneo presupposto interpretativo - Applicazione solo transitoria e sussidiaria della disposizione censurata - Non fondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206. - Costituzione, art. 3. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuta lesione dell'autonomia finanziaria - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Richiamo alla declaratoria di non fondatezza e di inammissibilita' di analoghe questioni sollevate dalle Regioni a Statuto ordinario - Non fondatezza delle questioni. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, e 119. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Misure di contenimento della spesa per il personale di Regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale (art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Ritenuto contrasto con disposizioni statutarie - Applicazione in via sussidiaria e transitoria delle predette misure in caso di mancato accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione di limiti di spesa di personale degli enti ad autonomia differenziata (art. 1, comma 148, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Applicabilita' dei principi fondamentali di coordinamento di finanza pubblica anche agli enti ad autonomia differenziata - Non fondatezza delle questioni. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 203, 204, 205 e 206. - Costituzione, artt. 117 e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere p) e q); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-bis, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Ricorso delle Regioni Valle d'Aosta, Regione Siciliana, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale gia' formulata - Assorbimento delle questioni. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 202. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione; statuto della Regione Siciliana, art. 14, lettere p) e q); statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma 2, n. 1-bis, 48 e 53; statuto Trentino-Alto Adige, artt. 4, 80 e 81, titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Previsione di finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Qualificazione di detto intervento normativo statale come espressione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria - Richiamo alla declaratoria di illegittimita' costituzionale gia' formulata riguardo alla disposizione richiamata - Mancanza di oggetto - Inammissibilita' della questione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 206, nella parte in cui richiama il comma 202. - Costituzione, artt. 3, 117, comma terzo, e 119; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10; statuto Regione Valle d'Aosta, art. 3, comma 1, lettera f), e relative norme di attuazione. (007C0676) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2007)

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