N. 183 SENTENZA 5 - 12 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facolta' dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilita' per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato in primo grado - Prevista estinzione del giudizio a decorrere dalla data di deposito della ricevuta di versamento della somma dovuta dal condannato - Lamentata lesione dei principi di buon andamento della pubblica amministrazione, di ragionevolezza e di effettivita' della giurisdizione contabile - Questioni sollevate sulla base dell'erroneo presupposto interpretativo della automaticita' della riduzione del danno - Non fondatezza. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233. - Costituzione, artt. 3, 97, 101 e 103. Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facolta' dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Mancata previsione di analoga possibilita' per il caso di condanna in appello - Lamentata violazione del principio di eguaglianza - Questione priva di rilevanza - Inammissibilita'. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233. - Costituzione, art. 3. Corte dei conti - Giudizi di responsabilita' - Norme della legge finanziaria 2006 - Soggetti condannati per fatti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme censurate - Facolta' dei soggetti condannati in primo grado di chiedere, in sede di impugnazione, la definizione del procedimento mediante pagamento di una percentuale del danno quantificato nella sentenza - Possibilita' per la sezione di appello della Corte dei conti, in caso di accoglimento della richiesta, di determinare la riduzione della somma dovuta in misura non superiore al 30 per cento del danno quantificato in primo grado - Lamentata limitazione del ruolo del pubblico ministero contabile all'espressione di un parere, con violazione del diritto di difesa e del principio del giusto processo - Mancata verifica di altre soluzioni interpretative ipotizzabili - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 231, 232 e 233. - Costituzione, artt. 24 e 111. (007C0775) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 20-6-2007)

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