N. 205 ORDINANZA 6 - 18 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella - Denunciato contrasto con il principio di ragionevolezza, nonche' lamentata violazione dei principi di parita' delle parti nel processo, della ragionevole durata del processo e dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Omessa motivazione sulla rilevanza delle questioni - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 593, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 111, comma secondo, e 112. (007C0800) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 27-6-2007)

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