N. 231 ORDINANZA 18 - 21 giugno 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Impiego di lavoratore irregolare - Sanzione amministrativa - Impossibilita' di provare l'effettiva durata della condotta antigiuridica rispetto a quella accertata - Importo calcolato in via presuntiva con riferimento al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la contestazione della violazione - Denunciata lesione del principio di eguaglianza per disparita' di trattamento - Prospettazione, in via subordinata, di questione relativa al regime probatorio nel processo tributario per l'impossibilita' di provare, attraverso la prova testimoniale, l'effettiva durata del rapporto irregolare - Lamentata violazione del diritto di difesa - Sopravvenuta modifica normativa della disposizione censurata - Necessita' di un nuovo esame sulla rilevanza delle questioni - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73; d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7. - Costituzione, artt. 3 e 24. (007C0855) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 27-6-2007)

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