N. 818
ORDINANZA (Atto di promovimento)
4 - 9 giugno 2007
Ordinanza del 9 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Firenze nel
procedimento civile promosso da B.N. contro A.I. ed altra
Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Procedimento per lo
scioglimento del matrimonio - Istanza di revoca dell'assegnazione
della casa familiare al coniuge convivente con prole minorenne
ovvero maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente -
Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento
della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi
di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o
contragga nuovo matrimonio - Omessa previsione della facolta' in
capo al giudice di valutare, in caso di divorzio, l'interesse della
prole al mantenimento dell'originario habitat familiare ove il
coniuge affidatario o domiciliatario di figli minorenni o
maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, intraprenda
una stabile unione di fatto - Denunciata violazione del principio
di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irrazionale disparita'
di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel
godimento della casa familiare e dell'irragionevole tutela
accordata al diritto di proprieta' del coniuge non affidatario nel
caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza dell'altro coniuge.
- Codice civile, art. 155-quater, primo comma, aggiunto dall'art. 1
della legge 8 febbraio 2006, n. 54; legge 8 febbraio 2006, n. 54,
art. 4.
- Costituzione, art. 3.
(007C1450)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2008)
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