N. 818 ORDINANZA (Atto di promovimento) 4 - 9 giugno 2007

Ordinanza del 9 giugno 2007 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da B.N. contro A.I. ed altra Famiglia - Assegnazione della casa familiare - Procedimento per lo scioglimento del matrimonio - Istanza di revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge convivente con prole minorenne ovvero maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente - Previsione legislativa della cessazione del diritto al godimento della casa familiare nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio - Omessa previsione della facolta' in capo al giudice di valutare, in caso di divorzio, l'interesse della prole al mantenimento dell'originario habitat familiare ove il coniuge affidatario o domiciliatario di figli minorenni o maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti, intraprenda una stabile unione di fatto - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'irrazionale disparita' di trattamento dei figli di genitori separati o divorziati nel godimento della casa familiare e dell'irragionevole tutela accordata al diritto di proprieta' del coniuge non affidatario nel caso di nuovo matrimonio o nuova convivenza dell'altro coniuge. - Codice civile, art. 155-quater, primo comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54; legge 8 febbraio 2006, n. 54, art. 4. - Costituzione, art. 3. (007C1450) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2008)

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