N. 461 ORDINANZA 13 - 28 dicembre 2007

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) - Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge - Denunciata irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, nonche' violazione dei principi di parita' delle parti, di ragionevole durata del processo, di buon andamento della pubblica amministrazione e dell'obbligatorieta' dell'azione penale - Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta inammissibilita' delle questioni. - Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112. (007C1464) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2008)

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