Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Sentenza di proscioglimento - Appello del
Pubblico ministero - Preclusione (salvo nelle ipotesi previste
dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova e' decisiva) -
Applicazione della nuova disciplina ai procedimenti in corso alla
data di entrata in vigore della nuova legge - Denunciata
irragionevolezza e lesione del diritto di difesa, nonche'
violazione dei principi di parita' delle parti, di ragionevole
durata del processo, di buon andamento della pubblica
amministrazione e dell'obbligatorieta' dell'azione penale -
Inesatta indicazione della norma oggetto di censura - Manifesta
inammissibilita' delle questioni.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituito dall'art. 1 della
legge 20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art.
10.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97, 111 e 112.
(007C1464)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2008)
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