Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giustizia amministrativa - Controversie relative alla legittimita'
delle ordinanze e dei consequenziali provvedimenti commissariali
adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi
dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 -
Attribuzione della competenza in primo grado, in via esclusiva, al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma -
Dedotta disparita' di trattamento di situazioni uguali rispetto
alla tutela giurisdizionale nonche' irragionevolezza della
disciplina - Lamentato aggravio all'esercizio del diritto di
difesa, violazione dei principi di tutela giurisdizionale e del
giusto processo - Denunciata violazione del principio del giudice
naturale, del principio del decentramento territoriale della
giurisdizione amministrativa, nonche' del principio contenuto nello
statuto della Regione Siciliana di attribuzione della competenza
sugli «affari concernenti la Regione», in sede di appello, al
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana -
Questioni identiche ad altre gia' dichiarate non fondate - Assenza
di argomentazioni nuove rispetto a quelle gia' esaminate -
Manifesta infondatezza delle questioni.
- D.L. 30 novembre 2005, n. 245, art. 3, commi 2-bis, 2-ter e
2-quater, aggiunti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006,
n. 21.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25, 111, 113 e 125; statuto della
Regione Siciliana, art. 23.
(007C1466)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1 del 2-1-2008)
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