Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Limitazione
del traffico veicolare finalizzata alla riduzione dell'accumulo
degli inquinanti in atmosfera - Attribuzione alla Giunta regionale
del potere di determinare le misure e le modalita' di attuazione -
Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza
esclusiva in materia di «ordine pubblico e sicurezza» nonche' di
quella concorrente statale in materia di «tutela della salute» -
Censure dedotte in modo congiunto, anziche' in rapporto di
subordinazione - Conseguente contraddittorieta' della
prospettazione - Inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, artt. 13,
commi 1, 2 e 3, e 22.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera h), e comma terzo.
Circolazione stradale - Norme della Regione Lombardia - Misure per
la limitazione del traffico veicolare e relative sanzioni
amministrative - Individuazione dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione e a
decidere sull'eventuale ricorso amministrativo - Ricorso del
Governo - Denunciata unilaterale attribuzione di obblighi anche a
carico di organo di polizia dipendente dallo Stato che abbia
accertato l'infrazione - Possibilita' di interpretazione della
norma impugnata conforme a Costituzione - Non fondatezza, nei sensi
di cui in motivazione, della questione.
- Legge della Regione Lombardia 11 dicembre 2006, n. 24, art. 27,
comma 18.
- Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera g).
(008C0046)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 30-1-2008)
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