N. 29 ORDINANZA 11 - 21 febbraio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Arbitrato - Opere pubbliche - Divieto di arbitrato per le controversie concernenti rapporti relativi ad appalti per la costruzione di opere pubbliche rese necessarie da calamita' naturali - Denunciata lesione del principio di ragionevolezza e della liberta' di iniziativa economica privata - Prospettazione, in via subordinata, di ulteriore questione di legittimita' costituzionale concernente l'esclusione dell'applicazione del divieto in esame alle controversie per le quali sia stata gia' notificata la domanda arbitrale alla data di entrata in vigore dell'impugnato divieto legislativo - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessita' di riesame dei termini della questione - Restituzione degli atti al collegio arbitrale rimettente. - D.L. 11 giugno 1998, n. 180, art. 3, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; d.lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 8, comma 1, lettera d); d.l. 7 febbraio 2003, n. 15, art. 1, comma 2-quater, convertito dalla legge 8 aprile 2003, n. 62. - Costituzione, artt. 3, 24, 25, 41, 42, 97 e 117, primo comma. (008C0117) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 27-2-2008)

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