N. 32 ORDINANZA 11 - 21 febbraio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Ritenuta violazione del diritto alla libera circolazione dei lavoratori - Carenza di motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7. - Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120. Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Asserita violazione dei principi fondamentali statali in materia di edilizia residenziale pubblica riguardanti l'accesso all'abitazione da parte dei ceti meno abbienti - Ritenuta violazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali - Riconducibilita' della materia «edilizia residenziale pubblica» alla competenza residuale regionale e inconferente richiamo del parametro relativo ai livelli essenziali delle prestazioni - Manifesta infondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, anche in relazione all'art. 47. Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Ritenuta discriminazione tra i richiedenti l'assegnazione dell'alloggio - Non irragionevolezza della disciplina denunciata - Manifesta infondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7. - Costituzione, art. 3. Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda - Asserita lesione della funzione giurisdizionale ad opera di normazione intesa a neutralizzare un precedente giudicato formatosi in materia - Insussistente compromissione della funzione giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione. - Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma 41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7. - Costituzione, artt. 101, 102, 103, 104 e 111. (008C0120) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 27-2-2008)

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