Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Edilizia residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per
l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica -
Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio
regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente
precedente alla presentazione della domanda - Ritenuta violazione
del diritto alla libera circolazione dei lavoratori - Carenza di
motivazione in ordine ai parametri evocati - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma
41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della
Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 117, primo comma, e 120. Edilizia
residenziale pubblica - Regione Lombardia - Requisiti per
l'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica -
Residenza o svolgimento di attivita' lavorativa nel territorio
regionale da almeno cinque anni per il periodo immediatamente
precedente alla presentazione della domanda - Asserita violazione
dei principi fondamentali statali in materia di edilizia
residenziale pubblica riguardanti l'accesso all'abitazione da parte
dei ceti meno abbienti - Ritenuta violazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali -
Riconducibilita' della materia «edilizia residenziale pubblica»
alla competenza residuale regionale e inconferente richiamo del
parametro relativo ai livelli essenziali delle prestazioni -
Manifesta infondatezza della questione.
- Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma
41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della
Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettera m), e terzo, anche
in relazione all'art. 47. Edilizia residenziale pubblica - Regione
Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attivita'
lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il
periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda
- Ritenuta discriminazione tra i richiedenti l'assegnazione
dell'alloggio - Non irragionevolezza della disciplina denunciata -
Manifesta infondatezza della questione.
- Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma
41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della
Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7.
- Costituzione, art. 3. Edilizia residenziale pubblica - Regione
Lombardia - Requisiti per l'assegnazione dell'alloggio di edilizia
residenziale pubblica - Residenza o svolgimento di attivita'
lavorativa nel territorio regionale da almeno cinque anni per il
periodo immediatamente precedente alla presentazione della domanda
- Asserita lesione della funzione giurisdizionale ad opera di
normazione intesa a neutralizzare un precedente giudicato formatosi
in materia - Insussistente compromissione della funzione
giurisdizionale - Manifesta infondatezza della questione.
- Legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, art. 3, comma
41-bis, introdotto dall'art. 1, lettera a), della legge della
Regione Lombardia 8 febbraio 2005, n. 7.
- Costituzione, artt. 101, 102, 103, 104 e 111.
(008C0120)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.10 del 27-2-2008)
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