N. 93 SENTENZA 2 - 11 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali per il benessere - Individuazione - Previsione di un percorso formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle discipline bionaturali del benessere - Istituzione di un elenco regionale di tali discipline, con affidamento alla Giunta regionale del compito di fissare i requisiti per l'iscrizione - Istituzione di apposito Comitato regionale - Ricorso del Governo - Violazione del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o registri - Lesione della potesta' legislativa statale nella materia concorrente delle professioni - Illegittimita' costituzionale - Estensione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale alle restanti disposizioni regionali per l'inscindibile connessione con le norme censurate. - Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, artt. 2, 3, 5 e 6, e, per conseguenza, artt. 1, 4, 7 e 8. - Costituzione, art. 117, comma terzo. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Impugnazione di norme di una legge regionale - Asserita esistenza di norme analoghe adottate da altre Regioni, non impugnate dal Governo - Desumibilita' di argomenti nel senso della non fondatezza delle prospettate questioni - Esclusione. (008C0280) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 16-4-2008)

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