Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Professioni - Norme della Regione Piemonte - Discipline bionaturali
per il benessere - Individuazione - Previsione di un percorso
formativo per il riconoscimento della qualifica di operatore nelle
discipline bionaturali del benessere - Istituzione di un elenco
regionale di tali discipline, con affidamento alla Giunta regionale
del compito di fissare i requisiti per l'iscrizione - Istituzione
di apposito Comitato regionale - Ricorso del Governo - Violazione
del principio che riserva allo Stato l'individuazione delle figure
professionali, con relativi profili, ordinamenti didattici e titoli
abilitanti, e l'istituzione di nuovi e diversi albi, ordini o
registri - Lesione della potesta' legislativa statale nella materia
concorrente delle professioni - Illegittimita' costituzionale -
Estensione della dichiarazione di illegittimita' costituzionale
alle restanti disposizioni regionali per l'inscindibile connessione
con le norme censurate.
- Legge della Regione Piemonte 18 settembre 2006, n. 32, artt. 2, 3,
5 e 6, e, per conseguenza, artt. 1, 4, 7 e 8.
- Costituzione, art. 117, comma terzo.
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale -
Impugnazione di norme di una legge regionale - Asserita esistenza
di norme analoghe adottate da altre Regioni, non impugnate dal
Governo - Desumibilita' di argomenti nel senso della non fondatezza
delle prospettate questioni - Esclusione.
(008C0280)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 16-4-2008)
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