N. 100 ORDINANZA 2 - 11 aprile 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Edilizia e Urbanistica - Norme della Regione Basilicata - Concessioni edilizie relative a costruzioni o impianti destinati ad attivita' industriali e artigianali ubicate nelle aeree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non sia stato sostenuto dal comune o dai comuni in cui l'area ricade - Previsto rilascio in esenzione dal contributo dei relativi oneri di urbanizzazione - Lamentato contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia di «governo del territorio» e denunciata lesione dell'autonomia finanziaria dei comuni - Omessa motivazione sull'applicabilita' della norma censurata nel giudizio a quo con conseguente impossibilita' di valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28, art. 6, comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Basilicata 13 maggio 2003, n. 17. - Costituzione, artt. 117 e 119. (008C0287) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 16-4-2008)

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