Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Edilizia e Urbanistica - Norme della Regione Basilicata -
Concessioni edilizie relative a costruzioni o impianti destinati ad
attivita' industriali e artigianali ubicate nelle aeree di sviluppo
industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o
della programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale non
sia stato sostenuto dal comune o dai comuni in cui l'area ricade -
Previsto rilascio in esenzione dal contributo dei relativi oneri di
urbanizzazione - Lamentato contrasto con i principi fondamentali
della legislazione statale nella materia di «governo del
territorio» e denunciata lesione dell'autonomia finanziaria dei
comuni - Omessa motivazione sull'applicabilita' della norma
censurata nel giudizio a quo con conseguente impossibilita' di
valutare la rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge della Regione Basilicata 6 luglio 1978, n. 28, art. 6,
comma 2, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione
Basilicata 13 maggio 2003, n. 17.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
(008C0287)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.17 del 16-4-2008)
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