N. 181 SENTENZA 19 - 30 maggio 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Attivazione, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento - Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro confronti, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio - Mancata previsione - Rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale in assenza di richieste di intervento di creditori ammessi al passivo - Sussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita' basata su assunto contrario. - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. - Costituzione, art. 24. Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione - Attivazione, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito, nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento - Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro confronti, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio - Mancata previsione - Violazione del diritto di difesa dei suddetti creditori (non essendo assicurata ad essi, attraverso la conoscenza, ovvero la conoscibilita', della pendenza della procedura, la partecipazione al procedimento) - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, nel testo introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. - Costituzione, art. 24. (008C0428) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 4-6-2008)

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