Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione -
Attivazione, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito,
nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento -
Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente
soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere
ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro
confronti, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza
in camera di consiglio - Mancata previsione - Rilevanza della
relativa questione di legittimita' costituzionale in assenza di
richieste di intervento di creditori ammessi al passivo -
Sussistenza - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita' basata su
assunto contrario.
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, nel testo introdotto dal
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 24.
Fallimento e procedure concorsuali - Procedimento di esdebitazione -
Attivazione, ad istanza del debitore gia' dichiarato fallito,
nell'anno successivo al decreto di chiusura del fallimento -
Notificazione ai creditori concorrenti non integralmente
soddisfatti del ricorso col quale il debitore chiede di essere
ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei loro
confronti, nonche' del decreto col quale il giudice fissa l'udienza
in camera di consiglio - Mancata previsione - Violazione del
diritto di difesa dei suddetti creditori (non essendo assicurata ad
essi, attraverso la conoscenza, ovvero la conoscibilita', della
pendenza della procedura, la partecipazione al procedimento) -
Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 143, nel testo introdotto dal
d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
- Costituzione, art. 24.
(008C0428)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 4-6-2008)
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