Giudizio su conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.
Referendum - Referendum per la modificazione territoriale delle
Regioni - Richiesta referendaria di distacco del Comune di
Pedemonte dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione
Trentino-Alto Adige - Dichiarazione di legittimita' con ordinanza
dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
cassazione e indizione del referendum con decreto del Presidente
della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato proposto dal «delegato supplente» del Comune di
Pedemonte (in tale qualita' ed in quella di elettore del medesimo
Comune) e dal rappresentante del locale comitato promotore del
referendum, nei confronti dell'Ufficio Centrale per il referendum,
del Presidente della Repubblica e del Governo - Denunciata
menomazione del diritto di autodeterminazione delle popolazioni dei
Comuni e richiesta alla Corte di autorimessione di questioni di
costituzionalita' di varie disposizioni della legge n. 352 del
1970, disciplinanti la procedura referendaria - Insussistenza dei
requisiti soggettivo e oggettivo del conflitto tra poteri -
Inammissibilita'.
- Ordinanza dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte
di cassazione 2 ottobre 2007; d.P.R., 21 dicembre 2007 di
convocazione dei comizi elettorali sulla richiesta referendaria;
deliberazione del Consiglio dei ministri 11 dicembre 2007.
- Costituzione, artt. 5 e 132; legge 25 maggio 1970, n. 352, art. 42;
legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, commi terzo e quarto.
(008C0436)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 4-6-2008)
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