N. 190 SENTENZA 21 maggio - 6 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento - Impugnazione di numerose disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 - Trattazione delle sole questioni relative ai commi da 587 a 591 e 1221 - Rinvio a separate pronunce sulle altre questioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 587 a 591 e 1221. Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali a societa' e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica - Sanzioni in caso di inadempimento - Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano - Ritenuta irrazionalita' della disciplina nonche' disparita' di trattamento fra enti territoriali - Evocazione di parametri non ridondanti in lesione di competenze provinciali - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 587 a 591. - Costituzione, artt. 3 e 97. Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Violazioni di obblighi comunitari comportanti procedure di infrazione - Rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali responsabili - Determinazione dell'entita' del credito con provvedimento unilaterale del Presidente del Consiglio in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata lesione del principio di imparzialita' e buon andamento dell'amministrazione, del diritto di difesa, del principio della tutela giurisdizionale avverso gli atti dell'amministrazione e del principio di certezza del diritto - Asserita violazione dell'autonomia finanziaria della Provincia - Evocazione di parametri estranei al riparto delle competenze tra Stato e Provincia - Omessa motivazione in ordine all'affermata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1221. - Costituzione, artt. 24, 97 e 113; statuto Regione Trentino-Alto Adige, norme del Titolo VI. Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali in societa' e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi al Dipartimento della funzione pubblica - Sanzioni in caso di inadempimento - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Preliminare individuazione dei parametri rilevanti con riferimento a censure inerenti violazioni dell'autonomia finanziaria - Coincidenza tra i limiti posti all'autonomia finanziaria delle Regioni ad autonomia ordinaria (art. 119 Cost.) e i limiti posti all'autonomia finanziaria delle Province autonome - Conseguente estensione alle Province autonome del vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica condizionati anche dagli obblighi comunitari. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi da 587 a 590. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, norme del Titolo VI Costituzione, art. 119; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali a societa' e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Ritenuta violazione della competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali» nonche dell'autonomia finanziaria provinciale e degli enti locali - Esclusione - Riconducibilita' delle disposizioni denunciate alla materia «coordinamento della finanza pubblica» - Non fondatezza delle questioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 587 e 591. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 1, 104 e norme del Titolo VI; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, come modificate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268. Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Partecipazioni delle amministrazioni regionali e locali a societa' e consorzi - Obbligo di comunicazione annuale dei relativi dati al Dipartimento della funzione pubblica - Sanzioni in caso di inadempimento, consistenti nel divieto di erogazione di somme in favore di consorzi e societa' partecipate dalle amministrazioni territoriali e nella detrazione di fondi erariali - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale e provinciale - Illegittimita' costituzionale. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 588, 589 e 590. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, norme del Titolo VI (in particolare, artt. 69-71, 75 e 78), come modificate dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (in particolare, art. 5); d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (in particolare, art. 13, commi 3 e 4). Amministrazione pubblica - Norme della legge finanziaria 2007 - Violazioni di obblighi comunitari comportanti procedure di infrazione - Rivalsa dello Stato per gli oneri finanziari sui soggetti responsabili con provvedimento unilaterale del Presidente del Consiglio in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Contestata assegnazione del potere di adottare il provvedimento esecutivo all'organo monocratico Presidente del Consiglio anziche' all'organo collegiale Governo - Conseguente ritenuta violazione della previsione statutaria della partecipazione della Provincia alle sedute del Consiglio dei ministri - Esclusione - Non fondatezza della questione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1221. - Statuto Regione Trentino-Alto Adige, art. 52, comma 4. (008C0448) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 11-6-2008)

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