Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversia
sulle sanzioni amministrative inflitte dall'Agenzia delle entrate
per le violazioni in materia di lavoro irregolare - Ricorso in
appello - Inammissibilita' nel caso in cui, non essendo stato il
ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante
abbia omesso di depositarne copia presso l'ufficio di segreteria
della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza
impugnata - Denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento
- Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalita' della norma
attributiva alla giurisdizione tributaria della cognizione delle
controversie sulle sanzioni amministrative di natura non tributaria
comunque irrogate da uffici finanziari (art. 2 del d.lgs. n. 546
del 1992) - Necessita' di una nuova valutazione sulla rilevanza
della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente.
- D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo
(periodo introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del d.l. 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1
dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248).
- Costituzione, artt. 2, 3 e 24.
(008C0457)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 11-6-2008)
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