N. 199 ORDINANZA 21 maggio - 6 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Controversia sulle sanzioni amministrative inflitte dall'Agenzia delle entrate per le violazioni in materia di lavoro irregolare - Ricorso in appello - Inammissibilita' nel caso in cui, non essendo stato il ricorso notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante abbia omesso di depositarne copia presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Denunciata irragionevolezza e disparita' di trattamento - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalita' della norma attributiva alla giurisdizione tributaria della cognizione delle controversie sulle sanzioni amministrative di natura non tributaria comunque irrogate da uffici finanziari (art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992) - Necessita' di una nuova valutazione sulla rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice remittente. - D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo (periodo introdotto dal comma 7 dell'art. 3-bis del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248). - Costituzione, artt. 2, 3 e 24. (008C0457) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 11-6-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.