N. 185 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 - 23 gennaio 2008

Ordinanza del 31 gennaio 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Milano sul ricorso proposto da Castagno S.r.l. contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1 Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su istanze di rimborso di IRPEG risultante a credito da dichiarazioni presentate in data anteriore al 30 giugno 1997 - Avvenuto compimento dell'ordinario termine decennale di prescrizione del credito di imposta, decorrente, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita', dal riconoscimento anche implicito dello stesso, ovvero dalla scadenza dei termini rispettivamente prescritti dagli artt. 36-bis e 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per la liquidazione e per l'accertamento - Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui, nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti - Omessa proposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato - Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di uguaglianza sotto il duplice profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento tra le parti del processo tributario e tra i contribuenti - Incidenza sui principi di buon andamento, di imparzialita' e di efficienza della pubblica amministrazione - Contrasto con il divieto costituzionale di escludere o di limitare la tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica amministrazione. - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58. - Costituzione, artt. 3, 97 e 113, comma secondo. (008C0460) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 18-6-2008)

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