N. 186
ORDINANZA (Atto di promovimento)
31 gennaio 2008
Ordinanza del 31 gennaio 2008 emessa dal Commissione tributaria
provinciale di Milano sul ricorso proposto da Cutter S.r.l. contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 1
Imposte e tasse - Ricorso avverso silenzio rifiuto formatosi su
istanze di rimborso di IRPEG, ILOR Addizionale ILOR risultanti a
credito da dichiarazioni presentate in data anteriore al 30 giugno
1997 - Avvenuto compimento dell'ordinario termine decennale di
prescrizione del credito di imposta, decorrente, secondo quanto
ritenuto dalla giurisprudenza di legittimita', dal riconoscimento
anche implicito dello stesso, ovvero dalla scadenza dei termini
rispettivamente prescritti dagli artt. 36-bis e 43 del d.P.R.
n. 600 del 1973 per la liquidazione e per l'accertamento -
Sopravvenuta disposizione di legge secondo cui, nel quadro delle
iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti, e di
rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla
erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG dovute in base alle
dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno 1997, senza
far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti -
Omessa proposizione, da parte dell'Amministrazione finanziaria,
dell'eccezione di prescrizione del diritto azionato -
Irragionevolezza - Denunciata violazione del principio di
uguaglianza sotto il duplice profilo dell'ingiustificata disparita'
di trattamento tra le parti del processo tributario e tra i
contribuenti - Incidenza sui principi di buon andamento, di
imparzialita' e di efficienza della pubblica amministrazione -
Contrasto con il divieto costituzionale di escludere o di limitare
la tutela giurisdizionale avverso gli atti della pubblica
amministrazione.
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 58.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 113, comma secondo.
(008C0461)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 18-6-2008)
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