N. 206
ORDINANZA (Atto di promovimento)
11 marzo - 1 aprile 2008
Ordinanza del 1° aprile 2008 emessa dal Commissione tributaria
provinciale di Prato sul ricorso proposto dall'Amministrazione
provinciale di Prato contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato
Imposte e tasse - Imposta catastale - Ricorso proposto da
amministrazione provinciale avverso avviso di liquidazione
dell'imposta catastale suppletiva dovuta in relazione ad atto di
compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare da adibire
a sede di uffici e servizi provinciali - Previsione legislativa
dell'esenzione dall'imposta per le volture eseguite nell'interesse
dello Stato - Omessa estensione della detta esenzione anche alle
volture eseguite nell'interesse delle province, oltre che degli
altri enti pubblici territoriali - Denunciata violazione dei
principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo
dell'ingiustificata disparita' di trattamento fiscale tra lo Stato
e gli altri enti pubblici territoriali in relazione al regime di
esenzione previsto in materia di imposta catastale - Incidenza sul
principio costituzionale di equiparazione degli enti pubblici
territoriali - Asserita lesione dell'autonomia costituzionalmente
garantita alle Province.
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 5 e 114.
(008C0515)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 2-7-2008)
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