N. 206 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo - 1 aprile 2008

Ordinanza del 1° aprile 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di Prato sul ricorso proposto dall'Amministrazione provinciale di Prato contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Prato Imposte e tasse - Imposta catastale - Ricorso proposto da amministrazione provinciale avverso avviso di liquidazione dell'imposta catastale suppletiva dovuta in relazione ad atto di compravendita avente ad oggetto un complesso immobiliare da adibire a sede di uffici e servizi provinciali - Previsione legislativa dell'esenzione dall'imposta per le volture eseguite nell'interesse dello Stato - Omessa estensione della detta esenzione anche alle volture eseguite nell'interesse delle province, oltre che degli altri enti pubblici territoriali - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell'ingiustificata disparita' di trattamento fiscale tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali in relazione al regime di esenzione previsto in materia di imposta catastale - Incidenza sul principio costituzionale di equiparazione degli enti pubblici territoriali - Asserita lesione dell'autonomia costituzionalmente garantita alle Province. - Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, art. 10, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 5 e 114. (008C0515) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 2-7-2008)

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