N. 232 SENTENZA 23 - 27 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Paesaggio (tutela del) - Norme della Regione Puglia - Aree costiere - Strutture precarie e amovibili, funzionali all'attivita' turistico-ricreativa, gia' autorizzate per il mantenimento stagionale - Mantenimento per l'intero anno anche in deroga ai vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica - Lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Violazione del divieto di introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale uniformi fra i quali va annoverata l'autorizzazione paesaggistica - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 23 giugno 2006, n. 17, art. 11, comma 4-bis, introdotto dall'art. 42 della legge della medesima Regione 16 aprile 2007, n. 10. - Costituzione, art. 117, comma secondo, lettera s), in relazione all'art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. (008C0521) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 2-7-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.