N. 234 SENTENZA 23 - 27 giugno 2008

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Ratei pensionistici dovuti dallo Stato - Assoggettamento a prescrizione quinquennale dei ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento - Ritenuta irrazionalita' della disciplina e disparita' di trattamento - Eccezione di inammissibilita' della questione per il presunto avallo interpretativo richiesto alla Corte in asserita assenza di un «diritto vivente» - Reiezione. - R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, primo comma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428. - Costituzione, artt. 3 e 38. Previdenza - Ratei pensionistici dovuti dallo Stato - Assoggettamento a prescrizione quinquennale dei ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento - Ritenuto ingiustificato deteriore trattamento rispetto alla disciplina dei ratei delle pensioni INPS e a quelli delle pensioni erogate dall'INPDAP in sostituzione delle Casse amministrate dai soppressi istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro - Asserita irrazionalita' della disposizione impugnata con incidenza sulla garanzia previdenziale - Esclusione - Disomogeneita' dei regimi previdenziali posti a raffronto - Non incongruita' del termine prescrizionale in relazione all'effettiva possibilita' di esercizio del diritto cui il termine si riferisce - Non fondatezza della questione. - R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, art. 2, primo comma, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428. - Costituzione, artt. 3 e 38. (008C0523) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 2-7-2008)

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