Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Appello - Modifiche normative - Possibilita' per il
pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di
proscioglimento anche in casi diversi da quelli previsti dall'art.
603, comma 2, cod. proc. pen. - Preclusione - Applicazione della
nuova disciplina ai procedimenti in corso alla data di entrata in
vigore della novella - Denunciata violazione dei principi di
ragionevolezza e della ragionevole durata del processo nonche'
dedotto contrasto con i principi dell'obbligatorieta' dell'azione
penale e di buon andamento e imparzialita' della pubblica
amministrazione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della norma censurata - Necessita' di riesame della
rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice
rimettente.
- Cod. proc. pen., art. 593, come sostituto dall'art. 1 della legge
20 febbraio 2006, n. 46; legge 20 febbraio 2006, n. 46, art. 10.
- Costituzione, artt. 3, 97, 111 e 112.
(008C0580)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 16-7-2008)
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