N. 266
ORDINANZA (Atto di promovimento)
1 aprile 2008
Ordinanza del 1 aprile 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano
nel procedimento relativo a R.S.
Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool
- Procedimento per decreto penale di condanna - Trattamento
sanzionatorio delle ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia
accertato in via sintomatica a seguito del rifiuto del
contravventore di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico
mediante etilometro - Successione nel tempo di norme penali
incriminatrici - Ritenuta applicabilita', in coerenza con il
principio del favor rei, delle sanzioni di cui all'art. 186, comma
2, lett. a), cod. strada, nel testo introdotto dal decreto-legge 3
agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2
ottobre 2007, n. 160 - Intervenuta depenalizzazione del rifiuto di
sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante
etilometro - Omesso assoggettamento della guida sotto l'influenza
dell'alcool sintomaticamente accertata alle piu' aspre sanzioni di
cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con particolare
riguardo ai casi in cui sia ragionevole ritenere il superamento
delle fasce di concentrazione alcolica connesse alle fattispecie
piu' gravemente punite - Configurazione del rifiuto di sottoporsi
all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro quale
illecito amministrativo, anziche' quale reato punito ai sensi
dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada - Denunciata
violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza -
Asserito contrasto con il principio di finalismo rieducativo della
pena.
- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186,
commi 2 e 7.
- Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo.
(008C0667)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 10-9-2008)
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