N. 266 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 aprile 2008

Ordinanza del 1 aprile 2008 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano nel procedimento relativo a R.S. Circolazione stradale - Reato di guida sotto l'influenza dell'alcool - Procedimento per decreto penale di condanna - Trattamento sanzionatorio delle ipotesi in cui lo stato di ebbrezza sia accertato in via sintomatica a seguito del rifiuto del contravventore di sottoporsi al controllo del tasso alcolemico mediante etilometro - Successione nel tempo di norme penali incriminatrici - Ritenuta applicabilita', in coerenza con il principio del favor rei, delle sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada, nel testo introdotto dal decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160 - Intervenuta depenalizzazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro - Omesso assoggettamento della guida sotto l'influenza dell'alcool sintomaticamente accertata alle piu' aspre sanzioni di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, con particolare riguardo ai casi in cui sia ragionevole ritenere il superamento delle fasce di concentrazione alcolica connesse alle fattispecie piu' gravemente punite - Configurazione del rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico mediante etilometro quale illecito amministrativo, anziche' quale reato punito ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Asserito contrasto con il principio di finalismo rieducativo della pena. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 186, commi 2 e 7. - Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo. (008C0667) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 10-9-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.