N. 284
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 febbraio - 10 marzo 2008
del 10 marzo 2008 emessa dal Commissione tributaria provinciale di
Siracusa sui ricorsi riuniti proposti da Erg Raffinerie Mediterranee
S.p.A. contro Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale per la
Sicilia ed altro
Imposte e tasse - Tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (c.d. tassa
portuale) - Previsione, con norma autoqualificata interpretativa,
ma ritenuta innovativa con efficacia retroattiva, che le merci
imbarcate e sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello
Stato, in zone o presso strutture di ormeggio, quali banchine,
moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in
qualsiasi modo realizzati, sono soggette alle tasse sulle merci -
Ritenuto ampliamento retroattivo del presupposto impositivo della
tassa portuale, in quanto sganciata dall'effettuazione di
operazioni nell'ambito di uno dei porti debitamente individuati
dalla previgente normativa - Ricorso avverso avvisi di accertamento
emessi per il recupero della detta tassa in relazione a periodi
anche anteriori all'entrata in vigore della riferita disposizione
interpretativa, e notificati a societa' che effettua operazioni di
imbarco e sbarco senza utilizzare alcuna infrastruttura o servizio
portuale e servendosi esclusivamente di proprio personale e di
proprie attrezzature - Denunciata violazione dei principi di
uguaglianza e di ragionevolezza, sotto il profilo
dell'ingiustificata lesione del legittimo affidamento del
contribuente in ordine a oneri tributari certi e prevedibili -
Asserita interferenza con le funzioni giurisdizionali in relazione
a fattispecie non coperte da giudicato e intenzionalmente
assoggettate alla sopravvenuta disciplina retroattiva.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 986.
- Costituzione, artt. 3, 101, 102 e 104.
(008C0728)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 24-9-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.