Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalita' di
rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate
ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del
servizio sanitario nazionale - Eccezione di inammissibilita' per
difetto di rilevanza della questione poiche' proposta in difetto
delle condizioni per pronunciare sentenza nel giudizio a quo -
Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalita' di
rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate
ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del
servizio sanitario nazionale - Eccezione di inammissibilita' per
irrilevanza in quanto l'eventuale accoglimento della questione
sarebbe privo di effetti nel giudizio a quo - Reiezione.
- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Modalita' di
rimborso, da parte delle ASL, dei costi delle endoprotesi applicate
ai pazienti ad opera di soggetti accreditati nell'ambito del
servizio sanitario nazionale - Ritenuto carattere innovativo, con
efficacia retroattiva, del criterio di rimborso indicato nella
norma impugnata - Asserita violazione dei principi di
ragionevolezza e di tutela dell'affidamento in ordine alla certezza
dei rapporti giuridici nonche' incidenza sulla liberta' di
iniziativa economica privata - Esclusione - Erroneo presupposto
interpretativo - Mera esplicitazione di un precetto ricavabile da
una regola applicativa gia' desumibile dagli atti amministrativi
previgenti - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Puglia 21 maggio 2002, n. 7, art. 21.
- Costituzione, artt. 3 e 41.
(008C0787)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 15-10-2008)
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