N. 325
ORDINANZA (Atto di promovimento)
13 maggio - 10 giugno 2008
del 10 giugno 2008 emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia
sull'istanza proposta da J.G.O.
Esecuzione penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena -
Obbligo del differimento in caso di esecuzione della pena nei
confronti di madre di infante di eta' inferiore ad anni uno -
Mancata previsione della possibilita' per il giudice di negare il
differimento quando lo ritenga non adeguato alle finalita' previste
dall'art. 27, terzo comma, Cost. e la detenzione non sia idonea a
prevenire il pericolo di recidiva - Violazione del principio di
ragionevolezza - Lesione del principio della finalita' rieducativa
della pena - Lesione dei principi a base della tutela della
maternita' e del minore.
- Codice penale, art. 146, comma primo, n. 2.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 30.
(008C0777)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 22-10-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.