Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Energia - Legge della Regione Abruzzo - Modalita' per la costruzione
e l'esercizio di impianti solari fotovoltaici - Facolta' attribuita
ai soli soggetti pubblici di costruire impianti ad una distanza
minima di 500 m. da ogni abitazione - Ricorso del Governo -
Sopravvenuta abrogazione della disposizione censurata - Rinuncia
parziale al ricorso accettata dalla controparte, concernente la
medesima disposizione - Estinzione del giudizio.
- Legge della Regione Abruzzo, 1° ottobre 2007, n. 34, art. 74.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi primo e secondo, lettere a),
e), i), e terzo; norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale, art. 25; (legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1,
comma 7, lettere c) e d); d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, artt. 7
e 10, comma 3; decreto del Ministro dello sviluppo economico 28
luglio 2005; decreto del Ministro dello sviluppo economico 6
febbraio 2006; decreto del Ministro dello sviluppo economico 19
febbraio 2007; protocollo di Kyoto 11 dicembre 1997, ratificato con
legge 1° giugno 2002, n. 120; direttiva 2001/77/CE del 27 settembre
2001; direttiva 2006/32/CE del 5 aprile 2006).
Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione
di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacita'
complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessita' della denuncia di
inizio attivita' corredata della relativa documentazione - Divieto
di prosecuzione dell'attivita' e rimozione dei suoi effetti per
mancanza di tale documentazione - Ricorso del Governo -
Sopravvenuta sostituzione, con effetto retroattivo, della
disposizione censurata, medio tempore non attuata - Cessazione
della materia del contendere.
- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2
(testo originario).
- Costituzione, artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettera e);
d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990,
n. 241, art. 1, comma 2.
Edilizia e urbanistica - Legge della Regione Abruzzo - Installazione
di depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) di capacita'
complessiva non superiore a 13 m.c. - Necessita' della
comunicazione all'ufficio urbanistico del Comune di competenza, con
allegazione di dati e documenti - Ricorso del Governo - Denunciata
violazione dei principi di buon andamento della pubblica
amministrazione e di semplificazione dell'attivita' amministrativa,
nonche' disparita' di trattamento rispetto al regime vigente per il
restante territorio nazionale, lesione del principio di liberta' di
iniziativa economica e della competenza statale in materia di
concorrenza - Doglianza basata su inesatto presupposto
interpretativo - Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 2, comma 2
(testo sostituito dalla legge della Regione Abruzzo 1° ottobre
2007, n. 34, art. 39).
- Costituzione, artt. 3, 41, 97 e 117, comma secondo, lettera e);
d.lgs. 22 febbraio 2006, n. 128, art. 17; legge 7 agosto 1990,
n. 241, art. 1, comma 2.
Energia - Legge della Regione Abruzzo - Depositi di gas di petrolio
liquefatto (GPL) con capacita' non superiore a 13 m.c. - Controlli
dell'assessorato regionale della sanita' tramite le competenti ASL
- Disciplina delle modalita' e del contenuto di dette verifiche -
Ricorso del Governo - Lamentato contrasto e sovrapposizione con la
disciplina statale - Denunciata violazione della competenza statale
in materia di energia, nonche' disparita' di trattamento rispetto
al regime vigente per il restante territorio nazionale - Esclusione
- Non fondatezza della questione.
- Legge della Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 16, art. 4, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 117; legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1,
comma 7, lettere c) e d).
(008C0813)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.45 del 29-10-2008)
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