Proprieta' industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilita' della
denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo
il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica -
Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in
attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di
proprieta' intellettuale attinenti al commercio) e censurata
mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in
base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare,
sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione -
Conseguente esame di essa per prima.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24,
art. 1.
- Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo, secondo, lettere e), l)
ed r), e quinto; decisione del Consiglio 23 novembre 1993,
n. 93/724/CE; regolamenti (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002, 9
agosto 2004, n. 1429/2004, 4 aprile 2007, n. 382/2007, 29 aprile
2008, n. 479/2008; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia
(legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, comma primo,
n. 2; Accordo TRIPs (Accordo sugli aspetti dei diritti di
proprieta' intellettuale attinenti al commercio), ratificato con
legge 29 dicembre 1994, n. 747.
Proprieta' industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori
vitivinicoli friulani della facolta' di utilizzare la denominazione
«Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo
2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilita' della
disposizione censurata alla materia dell'agricoltura
statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione
dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla
lettera r), nonche' (implicitamente, ma univocamente) alle lettere
e) ed l) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione -
Eccezioni di inammissibilita' della questione proposte sotto piu'
profili dalla difesa regionale - Reiezione.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24,
art. 1.
- Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere e), l) ed r), e
quinto; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2
Proprieta' industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori
vitivinicoli friulani della facolta' di utilizzare la denominazione
«Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo
2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed
interferente in una pluralita' di materie - Appartenenza del nucleo
essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie
non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento
civile) - Illegittimita' costituzionale della legge regionale -
Assorbimento di ulteriori profili, nonche' della questione di
compatibilita' comunitaria proposta in riferimento ad altri
parametri.
- Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24,
art. 1.
- Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed r);
Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2;
(Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo e quinto).
(008C0890)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 19-11-2008)
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