N. 368 SENTENZA 5 - 14 novembre 2008

Proprieta' industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Prevista utilizzabilita' della denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo della Repubblica - Denunciato contrasto con i vincoli posti da atti comunitari in attuazione dell'Accordo TRIPs (sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio) e censurata mancanza del potere della Regione di emanare la norma impugnata in base al riparto interno delle competenze - Carattere preliminare, sotto il profilo logico-giuridico, della seconda questione - Conseguente esame di essa per prima. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1. - Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo, secondo, lettere e), l) ed r), e quinto; decisione del Consiglio 23 novembre 1993, n. 93/724/CE; regolamenti (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002, 9 agosto 2004, n. 1429/2004, 4 aprile 2007, n. 382/2007, 29 aprile 2008, n. 479/2008; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, comma primo, n. 2; Accordo TRIPs (Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio), ratificato con legge 29 dicembre 1994, n. 747. Proprieta' industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facolta' di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Ricorso del Governo - Denunciata non riconducibilita' della disposizione censurata alla materia dell'agricoltura statutariamente attribuita alla Regione e riferimento, in funzione dimostrativa, alle materie di competenza statale di cui alla lettera r), nonche' (implicitamente, ma univocamente) alle lettere e) ed l) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione - Eccezioni di inammissibilita' della questione proposte sotto piu' profili dalla difesa regionale - Reiezione. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lettere e), l) ed r), e quinto; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2 Proprieta' industriale - Segni distintivi dei vini - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia - Attribuzione ai produttori vitivinicoli friulani della facolta' di utilizzare la denominazione «Tocai Friulano» nel territorio nazionale anche dopo il 31 marzo 2007 - Disciplina eccedente l'ambito dell'agricoltura ed interferente in una pluralita' di materie - Appartenenza del nucleo essenziale di essa, secondo il criterio della prevalenza, a materie non attribuite alla Regione (tutela della concorrenza, ordinamento civile) - Illegittimita' costituzionale della legge regionale - Assorbimento di ulteriori profili, nonche' della questione di compatibilita' comunitaria proposta in riferimento ad altri parametri. - Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, art. 1. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e), l) ed r); Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), art. 4, primo comma, n. 2; (Costituzione, artt. 11 e 117, commi primo e quinto). (008C0890) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 19-11-2008)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.