Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata
irrazionalita' - Ordinanza priva di motivazione in punto di
rilevanza, con doglianze generiche sul trattamento asseritamente
diversificato dei reati di competenza del giudice di pace -
Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 137, quinto comma, come sostituito dall'art. 6
della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata
applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice
di pace - Ovvero, denunciata applicazione di tale termine ai reati
puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria
- Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di
eguaglianza - Richiesta, in termini di alternativa irrisolta, di un
intervento di ablazione mirato ad allineare i termini verso l'alto
e di una decisione additiva che, invece, generalizzerebbe il
termine triennale - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6
della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria - Termini di prescrizione diversi da quelli previsti per
i reati puniti con la sola pena pecuniaria - Denunciata
irrazionalita' e violazione del principio di eguaglianza - Petitum
indeterminato - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 157, come sostituito dall'art. 6 della legge 5
dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine prescrizionale
piu' lungo di quello fissato per fatti punibili con sanzioni
«paradetentive» - Denunciata irragionevolezza - Richiesta alla
Corte di «valutare la conformita' delle norme al dettato
costituzionale» - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 157, commi primo e quinto, come sostituito
dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata
applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice
di pace - Denunciata irragionevolezza - Motivazione oscura in
ordine ai presupposti della rileva - Manifesta inammissibilita'
della questione.
- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6
della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata
irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza -
Incompleta descrizione della fattispecie e carenza di motivazione
sulle ragioni del contrasto con li parametro evocato - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6
della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata
irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza -
Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo -
Riconducibilita' del regime di prescrizione dei reati di competenza
del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma
dell'art. 157 cod. pen. - Manifesta infondatezza delle questioni.
- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6
della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella
pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata
applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice
di pace - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di
eguaglianza - Questioni fondate su erroneo presupposto
interpretativo - Riconducibilita' del regime di prescrizione dei
reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del
primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Manifesta infondatezza delle
questioni.
- Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'alt. 6
della legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace
- Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di
prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Lamentata
irragionevole disparita' di trattamento rispetto a reati piu' gravi
- Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo -
Riconducibilita' del regime di prescrizione dei reati di competenza
del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma
dell'art. 151 cod. pen. - Manifesta infondatezza delle questioni.
- Cod. pen., art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della
legge 5 dicembre 2005, n. 251.
- Costituzione, art. 3.
(008C0918)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 26-11-2008)
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