N. 381 ORDINANZA 17 - 20 novembre 2008

Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata irrazionalita' - Ordinanza priva di motivazione in punto di rilevanza, con doglianze generiche sul trattamento asseritamente diversificato dei reati di competenza del giudice di pace - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 137, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace - Ovvero, denunciata applicazione di tale termine ai reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Richiesta, in termini di alternativa irrisolta, di un intervento di ablazione mirato ad allineare i termini verso l'alto e di una decisione additiva che, invece, generalizzerebbe il termine triennale - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termini di prescrizione diversi da quelli previsti per i reati puniti con la sola pena pecuniaria - Denunciata irrazionalita' e violazione del principio di eguaglianza - Petitum indeterminato - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine prescrizionale piu' lungo di quello fissato per fatti punibili con sanzioni «paradetentive» - Denunciata irragionevolezza - Richiesta alla Corte di «valutare la conformita' delle norme al dettato costituzionale» - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, commi primo e quinto, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza - Motivazione oscura in ordine ai presupposti della rileva - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Incompleta descrizione della fattispecie e carenza di motivazione sulle ragioni del contrasto con li parametro evocato - Manifesta inammissibilita' della questione. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilita' del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Manifesta infondatezza delle questioni. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con pena diversa da quella detentiva e da quella pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata applicazione a tutti gli ulteriori reati di competenza del giudice di pace - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilita' del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 cod. pen. - Manifesta infondatezza delle questioni. - Cod. pen., art. 157, quinto comma, come sostituito dall'alt. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. Reati e pene - Prescrizione - Reati di competenza del giudice di pace - Reati puniti con la sola pena pecuniaria - Termine di prescrizione di tre anni - Mancata previsione - Lamentata irragionevole disparita' di trattamento rispetto a reati piu' gravi - Questioni fondate su erroneo presupposto interpretativo - Riconducibilita' del regime di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 151 cod. pen. - Manifesta infondatezza delle questioni. - Cod. pen., art. 157, primo comma, come sostituito dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251. - Costituzione, art. 3. (008C0918) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 26-11-2008)

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