N. 404
ORDINANZA (Atto di promovimento)
15 luglio - 11 agosto 2008
Ordinanza dell'11 agosto 2008 emessa dal Tribunale di sorveglianza di
Venezia nel procedimento relativo a n. C.
Esecuzione penale - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena -
Obbligo del differimento in caso di esecuzione della pena nei
confronti di donna incinta - Mancata previsione della possibilita'
per il giudice di negare il differimento quando lo ritenga non
adeguato alle finalita' previste dall'art. 27, comma terzo, Cost.,
sussista il pericolo di eccezionale rilevanza di commissione di
altri delitti e la detenzione domiciliare non sia idonea a
prevenire il pericolo di recidiva - Violazione del principio di
ragionevolezza - Lesione del principio della finalita' rieducativa
della pena - Lesione dei principi a base della tutela della
maternita' e del minore.
- Codice penale, art. 146, primo comma, n. 1.
- Costituzione, artt. 3, 27, comma terzo, e 30.
(008C0962)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 17-12-2008)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.