N. 48 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 novembre 2008

Ordinanza del Tribunale di Catania del 24 novembre 2008. Matrimonio - Divorzio - Diritti del coniuge titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze - Spettanza del quaranta per cento dell'indennita' di fine rapporto percepita dall'altro coniuge per la parte riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro e' coinciso con il matrimonio - Predeterminazione legislativa in misura fissa della detta percentuale - Omessa attribuzione all'autorita' giudiziaria del potere di determinare l'importo dovuto in funzione delle peculiarita' di ciascuna fattispecie concreta e, in particolare, della durata dell'effettiva convivenza tra i coniugi - Irragionevolezza - Ingiustificata disparita' di trattamento dei lavoratori dipendenti rispetto ad altri percettori di reddito da lavoro - Irrazionale esclusione dal beneficio dei coniugi legalmente separati al momento di maturazione del diritto all'indennita' di fine rapporto, salvo che sia pendente il processo di divorzio - Ingiustificata equiparazione di situazioni normativamente differenziabili - Incidenza sul principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi - Lesione della garanzia previdenziale - Asserita violazione della tutela costituzionalmente garantita al risparmio - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 1991. - Legge 1° dicembre 1970, n. 898, art. 12-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74. - Costituzione, artt. 3, 29, 38 e 47. (009C0108) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 25-2-2009)

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