N. 59
ORDINANZA (Atto di promovimento)
28 ottobre 2008
Ordinanza della Corte d'appello di Milano del 28 ottobre 2008.
Lavoro e occupazione - Apposizione di termini alla durata del
contratto di lavoro subordinato in violazione della norma in
materia di apposizione e di proroga del termine - Previsione, per i
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della norma
censurata, di un indennizzo a carico del datore di lavoro e in
favore del lavoratore d'importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un
massimo di 6 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto -
Denunciata violazione del principio di uguaglianza per la diversa
disciplina di fattispecie identiche in base alla pendenza o meno di
un giudizio alla data di entrata in vigore della legge censurata -
Lesione del diritto di azione in giudizio - Violazione dei vincoli
derivanti dalla CEDU.
- Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, art. 4-bis,
introdotto dall'art. 21, comma 1-bis, della legge 6 agosto 2008, n.
133 [recte: art. 21, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, inserito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133].
- Costituzione, artt. 3, 24, primo comma, 117, primo comma, in
relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.
(009C0140)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.9 del 4-3-2009)
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