N. 165 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 marzo 2009

Ordinanza del 6 marzo 2009 emessa dal Tribunale di Biella nel procedimento civile promosso da Dimet s.a.s. di De Giovanni & C. contro Ge. Ber. s.n.c. di Aguiari Renata & C.. Procedimento civile - Interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di parte costituita - Termine di sei mesi per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto - Decorrenza dalla data dell'interruzione determinata, ai sensi dell'art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, dall'apertura del fallimento - Eccepita estinzione del giudizio per intempestivita' della riassunzione effettuata dalla parte interessata - Decorrenza del termine per la riassunzione del processo, ad opera di parte diversa da quella dichiarata fallita (ovvero diversa dai soggetti che comunque abbiano partecipato al procedimento per la dichiarazione di fallimento), dalla data dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di apertura del fallimento ex art. 43, comma terzo, della legge fallimentare, anziche' dalla data dell'effettiva conoscenza dell'evento interruttivo - Ingiustificata disparita' di trattamento tra il fallito (e i creditori partecipanti alla fase prefallimentare) e la parte in lite nel processo interrotto, che sia rimasta estranea alla procedura prefallimentare - Incidenza sul diritto di difesa della parte interessata alla prosecuzione del giudizio e, tuttavia, esposta alla sanzione dell'estinzione pur nell'incolpevole ignoranza dell'evento interruttivo - Asserita violazione del principio di parita' delle parti processuali. - Codice di procedura civile, art. 305. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (009C0388) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.24 del 17-6-2009)

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