N. 260
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 luglio 2009
Ordinanza del 31 luglio 2009 emessa dal Tribunale di Pistoia -
Sezione distaccata di Monsummano Terme nel procedimento civile
promosso da Anico S.r.l. contro Publiambiente S.p.A.
Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla
giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie
relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti
urbani - Mancato pagamento della tariffa di igiene ambientale -
Opposizione a decreto ingiuntivo proposta da societa' contribuente
innanzi al tribunale ordinario - Eccepito difetto di giurisdizione
del giudice ordinario che ha pronunciato il provvedimento monitorio
- Omessa attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario,
anziche' delle commissioni tributarie, delle controversie in
materia di tariffa di igiene ambientale - Ritenuta natura non
tributaria della controversia a quo per effetto della sostituzione
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani con la tariffa di
igiene ambientale (attualmente, tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani), valutata quale corrispettivo non avente natura tributaria
- Asserita lesione del principio del giudice naturale precostituito
per legge - Denunciata violazione del divieto di istituzione di
giudici straordinari o speciali.
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2,
secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 25, primo comma, e 102, comma secondo.
(009C0619)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2009)
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