N. 260 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 luglio 2009

Ordinanza del 31 luglio 2009 emessa dal Tribunale di Pistoia - Sezione distaccata di Monsummano Terme nel procedimento civile promosso da Anico S.r.l. contro Publiambiente S.p.A. Giurisdizioni speciali - Giurisdizione tributaria - Attribuzione alla giurisdizione delle commissioni tributarie delle controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento dei rifiuti urbani - Mancato pagamento della tariffa di igiene ambientale - Opposizione a decreto ingiuntivo proposta da societa' contribuente innanzi al tribunale ordinario - Eccepito difetto di giurisdizione del giudice ordinario che ha pronunciato il provvedimento monitorio - Omessa attribuzione alla giurisdizione del giudice ordinario, anziche' delle commissioni tributarie, delle controversie in materia di tariffa di igiene ambientale - Ritenuta natura non tributaria della controversia a quo per effetto della sostituzione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani con la tariffa di igiene ambientale (attualmente, tariffa per la gestione dei rifiuti urbani), valutata quale corrispettivo non avente natura tributaria - Asserita lesione del principio del giudice naturale precostituito per legge - Denunciata violazione del divieto di istituzione di giudici straordinari o speciali. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 25, primo comma, e 102, comma secondo. (009C0619) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 21-10-2009)

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