N. 263 SENTENZA 8 - 23 ottobre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Interventi effettuati oltre il termine perentorio stabilito dalle norme integrative - Inammissibilita'. - Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7 ottobre 2008) art. 4, commi 3 e 4. Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Interventi effettuati tempestivamente da soggetti privi della qualita' di parti nel giudizio a quo (e non portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio) - Inammissibilita'. Costituzione e intervento nel giudizio incidentale - Costituzione tempestivamente effettuata da soggetti aventi la qualita' di parti nel giudizio a quo - Ammissibilita'. Previdenza - Atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza - Denunciata modificazione in peius, senza un'inderogabile esigenza, del trattamento pensionistico; lesione dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica e delle legittime aspettative dei lavoratori (in conseguenza della sanatoria di atti ab origine illegittimi per i quali erano gia' pendenti giudizi); irragionevolezza della sanatoria generalizzata, violazione del principio della riserva di legge - Omessa esplorazione da parte del rimettente di altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, ovvero mancata indicazione delle ragioni per le quali tali interpretazioni non sarebbero accoglibili - Sussistenza nella giurisprudenza di merito di un'interpretazione di per se' suscettibile di eliminare in radice il dubbio di costituzionalita' - Inammissibilita' delle questioni. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, ultimo inciso. - Costituzione, artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38. Previdenza - Atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti previdenziali di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza - Denunciata eliminazione retroattiva di una prestazione gia' conseguita, incidenza su un diritto quesito, violazione del canone di razionalita' normativa, difetto di giustificazione razionale (essendo al tempo stesso affermato il principio del pro rata e disposta una generale sanatoria delle delibere adottate in violazione di esso) - Omessa esplorazione da parte del rimettente di altre, pur possibili, interpretazioni della disposizione censurata, ovvero mancata indicazione delle ragioni per le quali tali interpretazioni non sarebbero accoglibili - Sussistenza nella giurisprudenza di merito di un'interpretazione di per se' suscettibile di eliminare in radice il dubbio di costituzionalita' - Inammissibilita' della questione. - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, ultimo inciso. - Costituzione, artt. 3 e 38. (009C0640) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 28-10-2009)

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