N. 75
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 ottobre 2009
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Piemonte).
Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri
direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo -
Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la
produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa
in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di
impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano
soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la
Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la
Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di
localizzazione territoriale - Ricorso della Regione Piemonte -
Denunciata violazione delle attribuzioni regionali lesione dei
principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, leale
collaborazione, ragionevolezza.
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g).
- Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 120.
Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli
impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che
possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi
con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata -
Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i
quali il parere si intende acquisito - Lamentata carenza di
adeguato coinvolgimento delle Regioni - Mancata precisazione che
l'intesa con la Regione interessata sulla localizzazione, deve gia'
contenere l'individuazione del tipo di impianto da localizzare in
quel territorio, scelto tra quelli indicati dalla deliberazione
CIPE - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione delle
attribuzioni regionali, lesione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione,
ragionevolezza.
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 26, comma 1, anche in combinato
disposto con l'art. 25, comma 2, lett. g), della stessa legge.
- Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 120.
Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore
energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati
con carbon fossile di nuova generazione, allocati in impianti
industriali dismessi, ed impianti di produzione di energia
elettrica a carbon fossile, per i quali sia stato richiesto un
aumento della capacita' produttiva - Applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5-bis del d.l. n. 5/2009,
convertito dalla legge n. 33/2009, che consentono di derogare, alle
condizioni ivi previste, alle disposizioni di legge nazionali e
regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale -
Lamentata natura di normativa di dettaglio in materie di
legislazione concorrente quali produzione, trasporto e
distribuzione nazionale dell'energia, e governo del territorio -
Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione delle
attribuzioni regionali, lesione dei principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione.
- Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 27, comma 27.
- Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118 e 120.
(009C0617)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 4-11-2009)
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