N. 75 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2009

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 ottobre 2009 (della Regione Piemonte). Energia - Delega al Governo in materia nucleare - Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega da parte del Governo - Previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi o per lo smantellamento di impianti nucleari a fine vita e tutte le opere connesse siano soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata - Mancata previsione dell'intesa con la Regione direttamente interessata, in relazione ai profili di localizzazione territoriale - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali lesione dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione, ragionevolezza. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 25, comma 2, lett. g). - Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 120. Energia - Energia nucleare - Definizione delle tipologie degli impianti per la produzione di energia elettrica nucleare che possono essere realizzati nel territorio nazionale, da adottarsi con delibera del CIPE previo parere della Conferenza unificata - Obbligo di esprimere il parere entro sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende acquisito - Lamentata carenza di adeguato coinvolgimento delle Regioni - Mancata precisazione che l'intesa con la Regione interessata sulla localizzazione, deve gia' contenere l'individuazione del tipo di impianto da localizzare in quel territorio, scelto tra quelli indicati dalla deliberazione CIPE - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali, lesione dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione, ragionevolezza. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 26, comma 1, anche in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, lett. g), della stessa legge. - Costituzione, artt. 3, 117, 118 e 120. Energia - Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico - Impianti di produzione di energia elettrica alimentati con carbon fossile di nuova generazione, allocati in impianti industriali dismessi, ed impianti di produzione di energia elettrica a carbon fossile, per i quali sia stato richiesto un aumento della capacita' produttiva - Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-bis del d.l. n. 5/2009, convertito dalla legge n. 33/2009, che consentono di derogare, alle condizioni ivi previste, alle disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale - Lamentata natura di normativa di dettaglio in materie di legislazione concorrente quali produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, e governo del territorio - Ricorso della Regione Piemonte - Denunciata violazione delle attribuzioni regionali, lesione dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza, leale collaborazione. - Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 27, comma 27. - Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118 e 120. (009C0617) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 4-11-2009)

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