N. 273 SENTENZA 19 - 29 ottobre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati militari - Diffamazione militare - Possibilita' per l'accusato di provare, a sua discolpa, la verita' o notorieta' dei fatti attribuiti alla persona offesa - Mancata previsione - Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita' per non aver il rimettente specificato se l'imputato avesse chiesto di essere ammesso a provare la verita' dei fatti - Reiezione. - Cod. pen. milit. pace, art. 227. - Costituzione, art. 3. Reati militari - Diffamazione militare - Possibilita' per l'accusato di provare, a sua discolpa, la verita' o notorieta' dei fatti attribuiti alla persona offesa quando questa sia un pubblico ufficiale e l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato inerente all'esercizio delle funzioni (ex art. 596, terzo comma, numero 1), e quarto comma, cod. pen.) - Mancata previsione - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ai soggetti imputati dell'analogo reato comune - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. pen. milit. pace, art. 227. - Costituzione, art. 3. Reati militari - Diffamazione militare - Possibilita' per l'accusato di provare la verita' dei fatti attribuiti alla persona offesa quando per detti fatti sia aperto o si inizi contro di essa un procedimento penale (ex art. 596, terzo comma, n. 2) cod. pen.) - Mancata previsione - Illegittimita' costituzionale in via consequenziale. - Cod. pen. milit. pace, art. 227. - Costituzione, art. 3; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (009C0665) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 4-11-2009)

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