N. 295 SENTENZA 4 - 13 novembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - Intervento in giudizio di soggetti non titolari delle attribuzioni legislative in contestazione - Inammissibilita'. - Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, artt. 8, 14 e 17. - Costituzione, art. 117, commi secondo, lett. e) ed l), e terzo; legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1; r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 11, comma 3. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Farmaci - Divieto per le aziende produttrici, i grossisti e i farmacisti di modificare, mediante intese, la quota di rispettiva spettanza sul prezzo dei farmaci di fascia «A», con estensione a tali fattispecie della sanzione penale di cui agli artt. 170 e 172 del d.lgs. n. 1265 del 1934 (reato di comparaggio) - Incidenza sull'autonomia contrattuale dei privati, con conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» - Estensione dell'ipotesi tipica di reato a fattispecie non riconducibile a quella codificata, con conseguente violazione della competenza esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento penale» - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento delle censure ulteriori. - Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, art. 8. - Costituzione, art. 117, secondo comma, lettere e) e l). Farmacia - Norme della Regione Puglia - Organizzazione del servizio farmaceutico - Introduzione di una diversa proporzione tra il numero di farmacie ed il numero degli abitanti rispetto a quanto sancito a livello nazionale - Contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di «tutela della salute» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, art. 14. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 2 aprile 1968, n. 475, art. 1; r.d. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 104. Sanita' pubblica - Norme della Regione Puglia - Personale sanitario - Direttori generali, amministrativi e sanitari, delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli IRCCS - Possibilita' di procrastinare la durata del rapporto di lavoro anche oltre il raggiungimento del limite del sessantacinquesimo anno di eta' stabilito dalla legislazione statale, fino alla naturale scadenza del mandato - Contrasto con i principi fondamentali posti dal legislatore statale in materia di «tutela della salute» - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 2 luglio 2008, n. 19, art. 17. - Costituzione, art. 117, comma terzo; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 7; d.lgs. 16 ottobre 2003, n. 288, art. 11, comma 3. (009C0709) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 18-11-2009)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.