N. 334 SENTENZA 14 - 18 dicembre 2009

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Ricorsi della Provincia autonoma di Trento e della Regione Siciliana - Impugnazione di numerose disposizioni del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - Trattazione delle questioni riguardanti gli artt. 77-quater, comma 7, e 83, commi 21 e 22 - Decisione sulle altre disposizioni impugnate riservata a separate pronunce. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), artt. 77-quater, comma 7, e 83, commi 21 e 22. - D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1; statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilita' della questione per omessa motivazione circa la violazione del Titolo VI dello statuto di autonomia e dell'art. 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - Disposizioni non evocate come parametro - Reiezione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-quater, comma 7. - D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Ricorso della Provincia autonoma di Trento - Denunciata violazione delle disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accredito di tali entrate presso la Tesoreria centrale dello Stato - Eccezione di inammissibilita' della questione per omessa specificazione in ordine alla concreta lesione delle prerogative provinciali - Reiezione, stante la sufficienza dell'esistenza di norma asseritamente lesiva del riparto delle competenze. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-quater, comma 7. - D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato - Contrasto con le disposizioni di attuazione statutaria che prevedono l'accreditamento delle entrate spettanti alle province autonome sui conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato, con conseguente violazione del sistema statutario della Regione Trentino Alto-Adige - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Estensione dell'efficacia della pronuncia alla Provincia autonoma di Bolzano. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-quater, comma 7. - D.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, art. 8, comma 1. Bilancio e contabilita' pubblica - Sistema di tesoreria unica - Modifica dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 279 del 1997 - Obbligo per le province autonome di versare nelle contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato le entrate provenienti dal bilancio dello Stato, incluse le entrate connesse alla devoluzione di tributi erariali - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata violazione dell'autonomia finanziaria provinciale per asserita sottrazione di liquidita' al sistema regionale - Esclusione - Mera previsione di una nuova modalita' tecnico-contabile, senza pregiudizio alla finanza regionale - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 77-quater, comma 7. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. Bilancio e contabilita' pubblica - Servizio nazionale della riscossione - Inserimento dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater nell'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 112 del 1999 - Obbligo per gli agenti della riscossione di riversare somme eccedenti quelle complessivamente richieste all'entrata del bilancio dello Stato, con previsione di riassegnazione delle eccedenze ad apposito Fondo speciale - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata sottrazione di entrate di pertinenza regionale con conseguente lesione dell'autonomia finanziaria della regione - Esclusione - Spettanza alla Regione dei soli tributi erariali riscossi nel territorio regionale effettivamente dovuti e non anche delle somme eccedenti, indebitamente corrisposte dai contribuenti - Non fondatezza della questione. - D.l. 25 giugno 2008, n. 112 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), art. 83, commi 21 e 22. - Statuto della Regione Siciliana, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2. (009C0786) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.51 del 23-12-2009)

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