N. 1 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 gennaio 2008

Ordinanza del 7 febbraio 2008 emessa dal Tribunale di Palermo sull'istanza proposta da Cancemi Anna. Patrocinio a spese dello Stato - Procedimento civile - Onorari dovuti all'ausiliario del giudice (in specie, esperto in mediazione tra coniugi) - Previsione legislativa che gli onorari dovuti all'ausiliario del magistrato siano prenotati a debito, a domanda, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione - Omessa inclusione dei detti onorari nel novero delle spese anticipate dall'erario - Ingiustificato deteriore trattamento riservato al consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice civile rispetto agli ausiliari del magistrato nel processo penale - Incidenza sul diritto di difesa - Lesione della tutela costituzionalmente garantita ai minori, in considerazione delle difficolta' frapposte alla definizione giudiziale delle vicende patologiche del rapporto coniugale - Violazione del diritto del professionista alla retribuzione per l'opera prestata in qualita' di consulente tecnico d'ufficio - Contrasto con il principio di ragionevole durata del processo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 131. - Costituzione, artt. 3, 24, 30, 31, 36 e 111. (010C0032) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 3-2-2010)

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