N. 214 SENTENZA 9 - 17 giugno 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Identificazione in base alla sola ordinanza di rimessione - Impossibilita' di esaminare gli autonomi vizi eccepiti dalle parti del giudizio di legittimita' costituzionale in relazione a parametri non invocati dal rimettente. Comuni, province e citta' metropolitane - Norme della Regione Puglia in materia di circoscrizioni comunali - Modifica della circoscrizione territoriale come effetto di permuta o di cessione di terreni concordata tra Comuni confinanti - Adozione con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale - Elusione della speciale procedura prescritta dall'art. 133, secondo comma, Cost., che esige inderogabilmente la consultazione delle popolazioni interessate e l'approvazione di un'apposita legge regionale - Illegittimita' costituzionale. - Legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26, art. 5, comma 4, aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28. - Costituzione, art. 133; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 15; legge 22 maggio 1971, n. 349, art. 63; Statuto della Regione Puglia, art. 19, comma 2. Comuni, province e citta' metropolitane - Norme della Regione Puglia sul referendum abrogativo e consultivo - Permuta del territorio tra due o piu' Comuni confinanti - Criterio di individuazione delle popolazioni interessate al referendum, ove manchi l'accordo dei Comuni coinvolti - Illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 21, comma 4, lett. f), della legge regionale n. 27 del 1973, limitatamente alle parole «quando manca l'accordo dei Comuni interessati». - Legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26, art. 5, comma 4, aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28; legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 27, art. 21, comma 4, lett. f), come modificato dall'art. 2 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 26. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. Comuni, province e citta' metropolitane - Norme della Regione Puglia in materia di circoscrizioni comunali - Procedura per la modifica della circoscrizione territoriale - Esclusione della consultazione popolare in caso di accordo tra i Comuni interessati - Illegittimita' costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1973, limitatamente alle parole «In caso di accordo tra i comuni interessati si prescinde dalla consultazione popolare.». - Legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26, art. 5, comma 4, aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 30 settembre 1986, n. 28; legge della Regione Puglia 20 dicembre 1973, n. 26, art. 5, comma 2, come modificato dall'art. 4 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 6. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27. (010C0519) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.25 del 23-6-2010)

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