N. 261 ORDINANZA 7 - 21 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita - Decorrenza del termine perentorio per la riassunzione del processo, per le parti diverse da quella fallita, dalla data dell'interruzione, anziche' dalla data in cui tali parti ne abbiano avuto effettiva conoscenza - Denunciata lesione del diritto di difesa e asserita violazione dei principi del contraddittorio e della parita' delle parti processuali - Questione identica ad altra gia' dichiarata infondata «nei sensi di cui in motivazione» - Mancata prospettazione di elementi nuovi - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. civ., art. 305. - Costituzione, artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma. (010C0623) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-2010)

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