N. 273 SENTENZA 7 - 22 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Illecito amministrativo - Depenalizzazione - Divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorita' competente - Configurazione della relativa infrazione come illecito amministrativo - Eccezione di inammissibilita' della questione per mancata sperimentazione del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata - Reiezione. - D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 4, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che sostituisce l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. - Costituzione, art. 3. Illecito amministrativo - Depenalizzazione - Divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'Autorita' competente - Configurazione della relativa infrazione come illecito amministrativo - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza - Non manifesta irragionevolezza della censurata scelta legislativa - Richiesta di sindacato sulle scelte discrezionali sanzionatorie del legislatore - Carente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Difetto di rilevanza - Erronea ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilita' delle questioni. - D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 23, comma 4, come modificato dall'art. 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 258, che sostituisce l'art. 17 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775. - Costituzione, art. 3. (010C0635) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-2010)

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