N. 276 ORDINANZA 7 - 22 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Matrimonio - Possibilita' che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta lesione del diritto di sposarsi quale diritto fondamentale ed inviolabile della persona, riconosciuto anche a livello sopranazionale - Questione gia' dichiarata inammissibile - Assenza di profili diversi o ulteriori - Manifesta inammissibilita'. - Cod. civ., artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis. - Costituzione, art. 2; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 12 e 16; Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e liberta' fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), artt. 8 e 12; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 7 e 9. Matrimonio - Possibilita' che persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ingiustificata discriminazione in danno dei cittadini d'inclinazione omosessuale - Disparita' di trattamento rispetto alle persone transessuali - Contrasto con la tutela della famiglia come «realta' naturale» - Questione gia' dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza. - Cod. civ., artt. 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis. - Costituzione, artt. 3 e 29; Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, artt. 12 e 16; Convenzione per la salvaguardia diritti dell'uomo e liberta' fondamentali (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848), artt. 8 e 12; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, artt. 7 e 9. (010C0638) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-2010)

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