N. 282 SENTENZA 7 - 23 luglio 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Inosservanza delle prescrizioni «di vivere onestamente», «di rispettare le leggi», «di non dare ragione di sospetti» - Ritenuta indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, con conseguente violazione del principio di tassativita' della fattispecie penale - Esclusione - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, secondo comma, come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 9, secondo comma. - Costituzione, art. 25. Misure di prevenzione - Inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno - Configurazione della fattispecie come delitto - Pena della reclusione da uno a cinque anni, con possibilita' di arresto anche fuori dei casi di flagranza - Ritenuta ingiustificata disparita' di trattamento tra sorvegliato speciale semplice e il sorvegliato speciale con l'obbligo o il divieto di dimora - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. - Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9, secondo comma, come sostituito dall'art. 14 del d.l. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, art. 9, secondo comma. - Costituzione, art. 3. (010C0644) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 28-7-2010)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.