N. 350 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 maggio 2009

Ordinanza del 6 ottobre 2009 emessa dalla Commissione tributaria regionale per la Toscana - Sez. distaccata di Livorno sul ricorso proposto dal CI-ERRE s.r.l. contro Agenzia delle Dogane - Ufficio di Livorno. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Prevista inammissibilita' dell'impugnazione in caso di inosservanza - Contrasto con il diritto di difesa - Irragionevolezza - Eccessivita' dell'effetto preclusivo, tanto piu' se, come nel caso di notificazione a mezzo posta, l'inadempienza dipenda da soggetto diverso dall'appellante - Disparita' di trattamento rispetto all'analogo obbligo, privo di sanzione, posto a carico dell'ufficiale giudiziario dall'art. 123 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile - Irragionevole mancanza di un termine perentorio entro cui il deposito deve essere effettuato. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2 [, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248]. - Costituzione, artt. 3 e 24. (010C0788) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 17-11-2010)

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