N. 314 SENTENZA 3 - 11 novembre 2010

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Riserva alla Regione delle funzioni per la valutazione dell'idoneita' tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale ivi compresi quelli relativi alle opere di grande infrastrutturazione portuale - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 1, che modifica l'art. 25 della legge della Regione Toscana 1º dicembre 1998, n. 88. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art. 1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8 comma 6-bis. Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Previsione che la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio e vincolante sull'idoneita' tecnica delle previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 9, che modifica l'art. 47-ter della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art. 1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8 comma 6-bis. Porti e aeroporti - Opere pubbliche - Norme della Regione Toscana - Previsione che tutti i progetti delle opere inerenti a porti di interesse regionale siano conformi al piano regolatore portuale e siano approvati dal comune di interesse, previa valutazione positiva dell'idoneita' tecnica effettuata dalla struttura regionale competente - Esclusione della richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni di euro - Violazione della normativa statale costituente principio fondamentale della materia "porti e aeroporti civili" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, art. 10, che inserisce l'art. 47-quater nella legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1. - Costituzione, art. 117, terzo comma; legge 28 gennaio 1994, n. 84, artt. 4 e 5; d.lgs. 31 marzo 1998, 112, artt. 104 e 105; d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 127; d.P.R. 27 aprile 2006, n. 204, art. 1; legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 8, comma 6-bis. (010C0819) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 17-11-2010)

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