N. 17 SENTENZA 12 - 20 gennaio 2011

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita' dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Asserita violazione dell'art. 2 Cost. - Omessa indicazione dei motivi della censura - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, art. 2. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita' dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Ritenuta violazione del diritto di difesa - Asserita disparita' di trattamento tra coloro che utilizzano la notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che utilizzano lo strumento della spedizione dell'atto a mezzo posta - Esclusione - Non fondatezza della questione. - D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248. - Costituzione, artt. 3 e 24. (011C0040) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2011)

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