Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite
dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita'
dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata - Asserita violazione dell'art. 2 Cost. - Omessa
indicazione dei motivi della censura - Manifesta inammissibilita'
della questione.
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo,
aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, art. 2.
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite
dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilita'
dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la
segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata - Ritenuta violazione del diritto di difesa -
Asserita disparita' di trattamento tra coloro che utilizzano la
notificazione mediante ufficiale giudiziario e coloro che
utilizzano lo strumento della spedizione dell'atto a mezzo posta -
Esclusione - Non fondatezza della questione.
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, secondo periodo,
aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del d.l. 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248.
- Costituzione, artt. 3 e 24.
(011C0040)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.4 del 26-1-2011)
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